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Ordinanza — n. 42689/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and repetition of lower court points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42689/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal filed by Mouktassi Billah Mohamed inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the second instance court's refusal to recognize generic mitigating circumstances and alleged a violation of law regarding criminal responsibility. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing new, specific reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: Appeals must contain specific, arguable criticisms of the lower court's decision; mere repetition of previously rejected grounds or lack of argumentation renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation repetition of grounds generic mitigating circumstances Cassazione ordinanza motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364, n. 1 c.p.p.
art. 648 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUKTASSI BILLAH MOHAMED nato il 12/10/1986 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Mouktassi Billah Mohamed, ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano violazione di legge e difetto di motivazione in odine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. e non per il reato presupposto, non sono consentiti perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito alle pagg. 4-5 della sentenza impugnata - richiamandosi coerenti principi di diritto affermati da questa Corte in materia- dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che la doglianza contenuta nel primo motivo di ricorso e avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata in presenza (si vedano le pagg. 5-6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere Estens