Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual elements required by procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court's decision was null due to a violation of procedural articles regarding the grounds for appeal. The court rejected this claim because the appeal was generic and failed to specify the factual elements underlying the criticism, violating statutory requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 129 e 606 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the factual elements on which the criticism is based, thereby preventing the reviewing judge from exercising its supervisory power.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACALUSO ANGELO (CUI 01T6VGU) nato a TORINO il 16/02/1977 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Macaluso Angelo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'8 ottobre 2024 Il Consigliere Estensore Il Pr nte