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Ordinanza — n. 42686/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible for violating procedural requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42686/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Scerra's appeal inadmissible due to a generic and indeterminate ground of law. The appellant argued for liability regarding specific crimes but failed to provide specific elements required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal merely proposed a different factual reconstruction rather than a legitimate legal challenge.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal ground is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism and preventing the reviewing court from exercising its supervisory power.

Parole chiave

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generic appeal ground indeterminate legal argument Article 581 procedural code lack of specific elements inadmissible cassation appeal censura dell'apprezzamento delle prove censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCERRA LUIGI (CUI 03R2103) nato a CROTONE il 17/10/1989 avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Scerra Luigi, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i delitti ascritti all'odierno ricorrente, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, ancora, che il ricorso si risolve in una diversa lettura dei dati processuali, in una differente ricostruzione storica dei fatti e in un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, così proponendo questioni non scrutinabili in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Consi