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Ordinanza — n. 42685/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual elements under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42685/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Gabriella Gentini inadmissible due to the generic nature of her grounds. The appellant contested the reasoning regarding attempted robbery but failed to specify the exact elements underlying her criticism. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specificity to allow the reviewing judge to exercise its supervisory power.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to indicate the specific elements at the basis of the criticism.

Parole chiave

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generic grounds appeal indeterminate reasoning Criminal Procedure Code supervisory power inadmissible appeal motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTINI GABRIELLA nato a NOVARA il 19/10/1969 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Gentini Gabriella, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di tentata rapina, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere Estensore