Italian Supreme Court dismisses appeal as mere repetition of rejected arguments without new argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Bakloul Youssef inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found the sole ground of appeal, which alleged a violation of law regarding subjective responsibility for an offense under Article 635 of the Penal Code, to be nothing more than a pedissequa repetition of arguments already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide the typical function of a critical argument against the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 364 c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds consist solely in the pedissequa repetition of arguments already rejected by the court of first instance without providing new specific criticism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAKLOUL YOUSSEF nato il 01/01/1977 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Bakloul Youssef, considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 635 cod. pen., con particolare riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 5 della sentenza impugnata (anche con riguardo alla prova della sottoposizione di Bakloul a una terapia a base di psicofarmaci prima del suo ingresso in carcere), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere Estensore Il • esidente