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Ordinanza — n. 42678/2024 — snpen Generato dall'IA

Recourse against conviction for recidivism dismissed as inadmissible due to lack of legal basis in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42678/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Francesco Ciniello's appeal against the Turin Court of Appeal's conviction for recidivism inadmissible. The appellant argued against the finding of recidivism, but the court ruled that such a challenge is not permitted in cassation proceedings. Consequently, the appeal was rejected because the lower court correctly applied Article 133 of the Penal Code regarding the assessment of prior convictions.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Recourses contesting the existence of recidivism are inadmissible in cassation proceedings as they fall outside the scope of legal review.

Parole chiave

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recidivism assessment cassation admissibility Article 133 Penal Code criminal conviction appeal procedural inadmissibility recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CINIELLO FRANCESCO nato a TORINO il 12/07/1964 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Ciniello Francesco, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, atteso che il giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagg. 8-9 della sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere Estensore Il Pre n