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Ordinanza — n. 42677/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of specific factual arguments and improper fact review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42677/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Tiano Grazia and Vara Gago Papeo Manuel inadmissible and ordered them to pay costs. The applicants challenged the lower court's finding of criminal responsibility for an offense under Article 628 of the Penal Code and the application of an aggravating circumstance involving a weapon. The court rejected these arguments because the appeals failed to provide specific reasons linking the lower court's reasoning to the applicants' claims, violating the requirement for specific grounds under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 628 cod. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: Appeals before the Court of Cassation are inadmissible if they lack specific reasons correlating the lower court's reasoning with the applicant's arguments, as the court cannot re-evaluate factual elements reserved to the trial judge.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific grounds correlation of arguments fact review by Cassation Article 591 Code of Criminal Procedure criminal responsibility aggravating circumstance weapon violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 628 cod. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 628 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TIANO GRAZIA nato a CERIGNOLA il 30/06/1973 VARA GAGO PAPEO MANUEL nato a ACQUI TERME il 31/07/1974 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Tiano Grazia e Vara Gago Papeo Manuel, considerato che il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 628 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 3-4 della sentenza impugnata); ribadito che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); osservato che il secondo motivo proposto, che lamenta l'applicazione della circostanza aggravante dell'uso di un'arma (nella specie un coltello), non sussistendone alcuna consapevolezza in capo al soggetto agente, è manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (cfr. pag.

5) e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere Est