Italian Court dismisses appeal claiming logical flaws in lower court's reasoning regarding criminal evidence evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Capasso Saverio inadmissible, ordering him to pay costs. The appellant argued that the lower court erred in applying Article 61 of the Criminal Code and misinterpreted evidence, but the Court held that the Supreme Court cannot re-evaluate factual findings or test the logical consistency of the trial court's reasoning. Consequently, the Court ruled that the first-instance judgment was free from logical defects and based on correct legal arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61, n. 5 cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate the factual findings of the lower courts nor test the logical consistency of the reasoning used to reach the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPASSO SAVERIO nato a NAPOLI il 02/04/1995 avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; k, CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Capasso Saverio, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'errata applicazione dell'art. 61, n. 5, cod. pen. denuncia l'illogicità della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali, di una differente ricostruzione storica dei fatti e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici, conformi agli insegnamenti della cassazione sul punto (Rv. 269893 - 01); osservata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Co