Appeal dismissed for inadmissibility; pandemic rules allow counsel's consent to absence without court adjournment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Mario Mongelli's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Mongelli argued that the appellate court failed to adjourn proceedings because his lawyer consented to the pandemic-era rule allowing unattended hearings. The court rejected this claim, citing established precedent that such consent does not mandate a postponement to ensure the right of defense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 336 c.p.p.; nel procedimento di appello, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata per la pandemia non implica l'obbligo di rinviare il procedimento in assenza di richiesta di discussione orale.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONGELLI MARIO nato a CALTANISSETTA il 07/05/1965 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Mongelli Mario, osservato che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato rinvio del procedimento in presenza della dichiarazione di adesione all'astensione proclamata dall'Unione Camere Penali, sono manifestamente infondati poiché contenenti la prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità che ha puntualizzato che "nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa" (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Consig