Italian Court dismisses appeal for challenging generic mitigating circumstances due to lack of merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Balistreri inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply generic mitigating circumstances, but the Court ruled that such challenges require substantive merit review, which is precluded at this stage. Furthermore, the Court found the lower court's reasoning sufficient as it addressed only decisive elements, making the appeal manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The Court of Cassation cannot review the substantive application of generic mitigating circumstances, and an appeal is inadmissible if the lower court's reasoning is not logically flawed despite not considering every single favorable element.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALISTRERI FRANCESCO CARMELO nato il 20/02/1991 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Balistreri Francesco Carmelo, considerato che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità in quanto implica valutazioni di merito il cui scrutinio è precluso alla Corte di cassazione e, inoltre, è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere Estensore Il P