Italian court dismisses appeal claiming prior sentence bars conditional suspension due to cumulative penalty rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Bernardoni Glenda inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued that a prior sentence, when combined with the current one, exceeded two years, which should bar the conditional suspension of the penalty under Article 168 of the Penal Code. The court rejected this interpretation, ruling that the statute only mandates revocation upon breach of conditions, not as a prerequisite for initial granting, and that allowing the suspension would violate procedural economy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168 cod. pen.; The requirement of a sentence not exceeding two years cumulatively is a condition for granting conditional suspension, not a ground for its subsequent revocation, meaning a prior sentence does not automatically bar the benefit if the cumulative total remains within the statutory limit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERNARDONI GLENDA nato a CHIETI il 19/04/1984 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Bernardoni Glenda, rilevata la manifesta infondatezza dell'unico motivo di ricorso, con il quale si assume che la seconda condanna, per un fatto anteriormente commesso, per una pena che cumulata a quella inflitta nel presente giudizio è superiore a due anni, non è ostativa alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso che l'art. 168 cod. pen. si riferisce alla revoca del beneficio già concesso; osservato, invero, che secondo l'interpretazione della norma offerta dalla difesa si dovrebbe concedere una sospensione condizionale della pena destinata a essere successivamente revocata, là dove ragioni di economia processuale e la corretta interpretazione della disposizione conduce nel senso di ritenere che la norma che impone la revoca è di ostacolo alla concessione del beneficio quando - come nel caso in esame- si verifichino le condizioni in essa prevista; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Consigl