Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfounded grounds and lack of specific censure elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Giunta Claudio and Culierso Antonio inadmissible, ordering them to pay legal costs. The court found the primary argument regarding the substitution of a police witness was unfounded, as the deposition was conducted ritually and pertained to the listed circumstances. Furthermore, the remaining arguments were deemed generic and lacked the specific elements required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure to allow the appellate court to exercise its review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 468 cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: A witness substitution under Art. 468 is valid if the examination is ritual and pertinent to the listed facts; appeals must cite specific grounds for censure, otherwise they are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIUNTA CLAUDIO nato a NAPOLI il 05/01/1987 CULIERSO ANTONIO nato a NAPOLI il 08/02/1965 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Giunta Claudio e Culierso Antonio, rilevata la manifesta infondatezza del motivo d'impugnazione comune a entrambi i ricorrenti, con i quali si deduce l'inutilizzabilità della testimonianza del teste di polizia giudiziaria in quanto diverso da quello indicato nella lista testimoniale.
A tale riguardo, infatti, i giudici hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto a mente del quale La deposizione di un testimone esaminato in sostituzione di altro indicato nella lista di cui all'art. 468 cod. proc. pen. è utilizzabile, se l'esame è ritualmente condotto e la testimonianza pertinente alle circostanze indicate nella lista stessa (Sez. 2 - , Sentenza n. 7245 del 27/11/2019 Ud., dep. il 2020, Wang, Rv. 278508 — 01); considerato che le restanti argomentazioni spese nei due ricorsi si presentano generiche e prive di reali censure, così mancando dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Con