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Ordinanza — n. 42667/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for reiterating arguments already rejected by lower court on sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42667/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Ressouk Hicham inadmissible due to the lack of specific argumentation. The appellant contested the denial of a mitigating circumstance under Article 62 of the Penal Code, but the court found his arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; An appeal based solely on the pedissequa repetition of arguments already disallowed by the court of first instance lacks the specificity required for admissibility and must be declared inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Admissibility Reiteration of Arguments Mitigating Circumstances Article 62 Penal Code Court of Cassazione Procedural Requisites accertamento dell'ammontare del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 344 del 26/11/2021, Ghirasam
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RESSOUK HICHAM nato il 01/03/1979 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Ressouk Hicham, osservato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 2 della sentenza impugnata (ove correttamente si indicano, come ostativi alla concessione della suddetta attenuante, il disvalore del reato complessivamente considerato e il contesto in cui esso è avvenuto), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, inoltre, che la motivazione della Corte di appello è conforme al principio di diritto secondo il quale «L'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto», (Sez. 5 - , Sentenza n. 344 del 26/11/2021 Ud., dep. 10/01/2022, Ghirasam, Rv. 282402 — 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere Estensore I P