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Ordinanza — n. 42665/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are merely reiterative and violate preclusion rules on factual review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42665/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Cappelletti Mattia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's findings on criminal responsibility, the exclusion of punishability under Article 131-bis, and mitigating circumstances. The court rejected these arguments because they were merely repetitive of the original complaint and violated the principle that the Supreme Court cannot re-evaluate factual evidence or logical reasoning already decided by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 611 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the factual evidence or the logical reasoning of the lower courts; appeals based on mere repetition of previous arguments or different interpretations of existing facts are inadmissible.

Parole chiave

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preclusion principle reiterative grounds factual review Cassazione inadmissibile logical reasoning motivi di cassazione condono delle spese procedurali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 611 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 62 cod. pen.
5), alla riconoscibilità dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPELLETTI MATTIA nato a SCANDIANO il 16/10/1990 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Cappelletti Mattia, ritenuto che tutti i motivi d'impugnazione sono meramente reiterativi di quelli esposti con il gravame e oggi trasfusi nel ricorso, con il quale si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione ai temi compiutamente affrontati dalla Corte di appello in punto di responsabilità e sussistenza dell'elemento psicologico (trattati alla pag. 4 della sentenza impugnata), alla causa di esclusione della punibilità ex 131-bis cod. pen. (alla pag. 5), alla riconoscibilità dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. (alla pag. 5), alla riconoscibilità di circostanze attenuanti generiche (alla pag. 6).

A ciò si aggiunga che le censure si basano su di una diversa lettura dei dati processuali, di una differente ricostruzione storica dei fatti e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere Estensore I •