Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation and procedural preclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Ruggeri Gaetano inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a lower court's decision regarding non-prosecution grounds and the application of substitute penalties, but the Court found his arguments were merely repetitive of those already rejected in the appellate stage. Furthermore, the Court ruled that it cannot re-evaluate factual findings or logical reasoning, as the lower court's judgment was sufficiently motivated and bound by statutory criteria for substitute penalties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already dismissed without providing specific, critical analysis, and the Court of Cassation cannot substitute its own factual assessment or logical reasoning for that of the lower courts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGERI GAETANO nato a PALERMO il 16/07/1963 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; \ n CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Ruggeri Gaetano, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 10 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
Vale rimarcare come il ricorrente si dolga della considerazione di un precedente asseritamente inesistente, senza tuttavia spiegare l'incidenza di tale preteso errore, visto che la Corte di appello ha rimarcato la presenza di circa sei precedenti anche specifici; osservato che il secondo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e difetto di motivazione non è consentito ed è manifestamente infondato a fronte di quanto affermato dal giudice di appello con corretti argomenti logici e giuridici a pag. 11 della sentenza impugnata (ove si richiamano il numero e la tipologia di precedenti penali gravanti sull'odierno ricorrente è stato valorizzato per ritenere insussistenti i presupposti richiesti per la sanzione sostitutiva, tra i quali anche un giudizio prognostico favorevole); ribadito che "in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità" (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031); considerato che la presenza di una puntuale motivazione su entrambi gli argomenti risalta la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione; rilevato, altresì, che i motivi si risolvono in una differente ricostruzione storica dei fatti e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Co