Cassation appeal dismissed for lack of specific arguments and violation of preclusion rules regarding factual evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Merlo Alessandro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different interpretation of the date for filing a complaint and the elements of the crime under Article 646 of the Penal Code. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed in the appellate court without providing new, specific, or argumentative substance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 646 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or substitute its own assessment of evidence when an appeal lacks specific, argumentative criticism of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERLO ALESSANDRO nato a VERONA il 18/06/1964 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Merlo Alessandro, osservato che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine all'individuazione della data da cui far decorrere i termini per la proposizione della querela da parte della persona offesa, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 646 cod. pen. ascritto all'odierno ricorrente, è privo di specificità poiché omette di confrontarsi con quanto affermato, con logici e non incongrui argomenti, dal giudice di appello a pag. 5 della sentenza impugnata; considerato, altresì, che entrambi i motivi si fondano sulla base di una diversa lettura dei dati processuali, di una differente ricostruzione storica dei fatti e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Consig