Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and improper recidiva challenge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Rached Mohamed Iheb inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code and contested the existence of recidivism. The court rejected these grounds as they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level and violated procedural rules regarding recidivism challenges in legitimacy proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals based on the mere repetition of arguments already rejected at the lower court level are inadmissible, and challenges to recidivism in legitimacy proceedings must comply with specific procedural requirements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RACHED MOHAMED IHEB nato il 22/07/1989 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Rached Mohamed Iheb, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 2 della sentenza impugnata (che ha evidenziato come il fatto non potesse ritenersi di lieve entità, visto che l'imputato aveva appiccato un incendio e aveva danneggiato un water, uno sgabello e un tavolo, rendendoli inservibili), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso e non si confrontano con le argomentazioni sviluppate dai giudici; osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, dovendosi rilevare che i giudici di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere Esteriore Il