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Sentenza — n. 42660/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the crime was extinguished by the remission of the private prosecution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42660/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remanding the case because the underlying crime was extinguished by the remission of the private prosecution. The appellant, Antonio Martucci, sought to introduce a remission of the complaint that had occurred after the appellate decision but before the appeal deadline. The court ruled that since the crime was extinguished under Article 152 of the Penal Code, the conviction could no longer stand.

Regesto Legislator

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Art. 152 cod. pen.; Art. 340, comma 4, cod. proc. pen.: When a private prosecution is remitted and accepted, the crime is extinguished, rendering any subsequent criminal conviction void and requiring annulment without remand.

Parole chiave

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remission of private prosecution extinction of crime annulment without remand criminal appeal dismissal private prosecution procedure ritardo del ministero pubblico estensione della procedura eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 152 cod. pen.
Sono presenti, pertanto, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva; considerato che, alla luce di ciò, la sentenza va annullata senza rinvio poiché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 cod.
Art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
pen.; osservato, inoltre, che le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
art. 152 cod. pen
Sono presenti, pertanto, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva; considerato che, alla luce di ciò, la sentenza va annullata senza rinvio poiché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sentenza n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARTUCCI ANTONIO nato a NAPOLI il 28/09/1981 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Martucci Antonio, osservato preliminarmente che «è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione», (Sez. 4 - , Sentenza n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584 - 01); rilevato che il ricorrente ha allegato e prodotto l'intervenuta remissione di querela con rituale accettazione, in presenza della quale chiede che sia dichiarato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante e che la rimessione è stata - altrettanto ritualmente - accettata.

Sono presenti, pertanto, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva; considerato che, alla luce di ciò, la sentenza va annullata senza rinvio poiché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 cod. pen.; osservato, inoltre, che le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere Estens