Italian court dismisses appeal as generic due to lack of specific legal grounds under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Fulle Barbara inadmissible and ordered her to pay court costs. The appellant argued for acquittal based on Article 129 of the Criminal Procedure Code regarding potential grounds for dismissal, but the court found the grounds too generic. The court ruled that the appeal lacked the specific elements required by Article 581(1)(c) of the Criminal Procedure Code to allow the reviewing judge to exercise its supervisory power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 493-ter cod. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the legal grounds for the alleged violation of law or lack of motivation.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FULLE BARBARA nato a BOVOLONE il 30/03/1969 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Fulle Barbara, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e in relazione al il delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere Estensore Presidente