Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to repetition of arguments and improper use of trial evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Levach Elia inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to provide sufficient circumstantial evidence beyond a photographic identification for a criminal charge. The court rejected these claims as mere repetitions of arguments already dismissed at the appellate level and noted that the alleged violation of procedural rules regarding trial evidence could not be raised as a ground for nullity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.; Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.: An appeal based on the repetition of previously rejected arguments or an improper invocation of trial evidence provisions is inadmissible as it lacks specific grounds for cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVACH ELIA nato a DOLO il 21/08/1992 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Levach Elia, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art.640 cod. pen., in particolare lamentando l'assenza di elementi indiziari al di fuori del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano le pagg. 2-3 della sentenza impugnata ove il giudice con corretti argomenti logici e giuridici indica i singoli elementi su cui si fonda l'affermazione di responsabilità per il delitto contestato all'odierno ricorrente), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, inoltre, che viene denunciata la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., sulla base di una rilettura delle emergenze dibattimentali, così dovendosi ribadire che riguardo alla valutazione delle emergenze probatorie e degli indizi, «in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett.
e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame», (Sez. 6 - , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc. -dep. 30/01/2020- Rv. 278196 — 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere Estensore Il