Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42657/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity regarding the court's reasoning on the defendant's liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42657/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Novacoviciu Claudiu inadmissible due to a lack of specificity in his arguments. The appellant contested the lower court's reasoning regarding the uncertainty of victim identifications, but the court noted that victims also recognized the defendant as an author of the robbery. Consequently, the court ruled that the appeal failed to properly correlate its arguments with the specific facts addressed by the appellate decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity, meaning it fails to correlate the grounds of the appeal with the specific reasoning of the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity inadmissible appeal correlation of arguments criminal procedure court reasoning principio della doppia incriminazione altri capi d'accusa fatti nuovi e nuove prove

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
art. 628 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014
268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv.
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191
259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598
216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOVACOVICIU CLAUDIU nato il 18/01/1991 avverso la sentenza del 20/10/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Novacoviciu Claudiu, considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 628 cod. pen., in ragione dell'incertezza derivante dal riconoscimento effettuato nel corso del dibattimento dalle persone offese, che indicavano il padre dell'imputato quale autore della rapina, è inammissibile perché manifestamente infondato e aspecifico; la manifesta infondatezza attiene al fatto che la Corte di appello ha rigettato l'identica doglianza spiegando che le persone offese riconoscevano anche l'imputato quale autore della rapina, così che non si aveva nessuna incertezza nell'indicazione (anche) del padre quale partecipe alla rapina perpetrata da più persone, di cui alcune rimaste ignote.

A tale proposito, vale la pena ricordare che il riconoscimento dell'imputato presente in aula, operato in udienza, nel corso della deposizione da parte del testimone, ha il valore e la capacità probatoria della testimonianza, utilizzabile come tale; il difetto di specificità attiene al mancato confronto del ricorso con l'evenienza evidenziata dalla Corte di appello, ossia che l'imputato era stato anch'egli riconosciuto in aula. Tale rilievo porta il vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am