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Ordinanza — n. 42656/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming cassation review violates procedural law regarding evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42656/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Carmelo Renda's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Renda argued that the lower court violated procedural rules by re-evaluating evidence and facts, but the Court rejected this. The decision held that such arguments constitute a mere disagreement on factual assessment, which is precluded from cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.: In cassation proceedings, a violation of Article 192, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure cannot be invoked as a violation of law under Articles 606, paragraph 1, letters b) and c), as it is not punishable by nullity or inadmissibility, but only as a lack of motivation or logical contradiction.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual assessment preclusion evidence evaluation review procedural law violation logical contradiction of reasoning bancarotta fraudolenta danno patrimoniale procurato con astuzia contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 4119 del 30/04/2019
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENDA CARMELO nato a BELVEDERE MARITTIMO il 14/07/1978 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Renda Carmelo e le note difensive sopravvenute, ritenuto che con il primo e con il terzo motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., sulla base di un rilettura delle emergenze dibattimentali, così dovendosi ribadire che riguardo alla valutazione delle emergenze probatorie e degli indizi, «in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett.

e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame», (Sez. 6 - , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc. -dep. 30/01/2020- Rv. 278196 — 02); rilevato che tutti e tre i motivi di ricorso si risolvono in censure intese a negare la responsabilità dell'imputato sulla base una diversa lettura dei dati processuali, di una differente ricostruzione storica dei fatti e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere Esten