Italian Supreme Court dismisses appeal for reiterating arguments and re-evaluating facts already decided by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Vecchio Cosimo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found that all arguments in the appeal merely reiterated those presented in the original complaint against the Taranto Court of Appeal's judgment. Consequently, the court refused to re-examine the psychological conditions of the accused or the applicability of statutory mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or re-argue points already fully addressed by lower courts, rendering appeals based on such repetition inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VECCHIO COSIMO nato a TARANTO il 07/03/1978 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Vecchio Cosimo, ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono meramente reiterativI di quelli esposti con il gravame e oggi trasfusi nel ricorso, con il quale si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione ai temi compiutamente affrontati dalla Corte di appello in punto di responsabilità e qualificazione giuridica del fatto (trattati alla pag. 4 della sentenza impugnata), alle condizioni psicopatologiche dell'imputato (alla pag. 4), alla riconoscibilità dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. (alla pag. 6), alla misura di sicurezza (alla pag. 7).
A ciò si aggiunga che le censure si basano su di una diversa lettura dei dati processuali, di una differente ricostruzione storica dei fatti e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere Estensore Il