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Ordinanza — n. 42654/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for challenging factual reasoning and merit-based requalification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42654/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Lo Iacuno Francesco inadmissible, ordering him to pay costs. The appellant challenged the lower court's reasoning on liability and the characterization of the crime, arguing for a different factual reconstruction. The court rejected these claims because cassation review is precluded from re-evaluating evidence or second-guessing the logical consistency of the trial court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or assess the logical soundness of the lower court's reasoning; appeals based on differing factual interpretations or merit-based requalification of facts are inadmissible.

Parole chiave

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cassation preclusion factual reasoning review merit requalification inadmissible appeal logical consistency motivi di cassazione pluralità di motivazioni motivazione sufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
648 cod. pen.
642 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO IACONO FRANCESCO nato a PALERMO il 04/03/1968 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Loiacono Francesco, ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e la qualificazione del fatto, sono inammissibili in quanto basati su di una diversa lettura dei dati processuali, di una differente ricostruzione storica dei fatti e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, che non sono scrutinabili in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); considerato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; osservato che il terzo motivo di ricorso di ricorso è manifestamente infondato atteso che i giudici di merito non hanno operato nessuna riqualificazione del fatto e la diversa riconducibilità al reato di ricettazione è una mera prospettazione di merito dello stesso ricorrente che, peraltro, non sortirebbe alcun effetto favorevole per l'imputato che, invero, si troverebbe sottoposto a procedimento penale per un reato (648 cod. pen.) più grave di quello per il quale è stato condannato (642 cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato che l'esito del giudizio comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile; considerato che l'esito del giudizio comporta altresì la condanna del ricorrente alla rifusione sostenute nel grado dalla costituita parte civile.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Zurich Insurance PLC s.p.a. che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge. Così è deciso, 08/1072024 Il consigliere estensore DEPOSITATA Il Pr idente An