Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for challenging factual reasoning and requesting alternative legal interpretations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Vittorio Riella inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's finding of criminal liability and sentencing, arguing for a different factual reconstruction and legal classification. The court rejected these claims because they constituted an impermissible re-evaluation of evidence and a request for alternative legal interpretations not permitted in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 cod. pen.; Art. 69 cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own reasoning for that of the lower courts, nor can it assess the logical consistency of the judgment or apply alternative legal interpretations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIELLA VITTORIO nato a PALERMO il 02/03/1987 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Riella Vittorio, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 628 cod. pen., è inammissibile perché denuncia l'illogicità della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali, di una differente ricostruzione storica dei fatti e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, così prospettando uno scrutinio che non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); considerato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; osservato che le medesime ragioni d'inammissibilità si rinvengono in relazione al secondo motivo di ricorso, che, inoltre, contesta la mancata derubricazione del delitto di rapina impropria in quello di furto con motivi generici che, inoltre, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 2 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che, a seguito della mancata derubricazione anzidetta, il quarto motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
è manifestamente infondato e, comunque, non risulta dedotto con l'atto di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva; considerato che il terzo motivo di ricorso, nella parte in cui si duole del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., si risolve nella prospettazione di una valutazione alternativa a quella dei giudici di merito che, in quanto tale, non è scrutinabile in sede di legittimità; considerato, sempre in relazione al terzo motivo di ricorso, nella parte in cui il ricorrente si duole del mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva non risulta non devoluto con l'atto di appello e inoltre è manifestamente infondato, atteso che il reclamato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale è vietato dall'art. 69, quarto comma, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Consigl