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Ordinanza — n. 42437/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42437/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42437/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA PIERO nato a MESSINA il 19/09/1988 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; è Rilevato che Piero Costa, per mezzo del suo difensore avv. Giuseppe Bonavita, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 13 giugno 2024 con cui la Corte di appello di Messina, quale giudice del rinvio disposto dalla sentenza n. 14364/2024 della Corte di Cassazione, lo ha condannato alla pena di un anno, undici mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 500 di multa per il reato di furto aggravato, escludendo l'aggravante della esposizione alla pubblica fede; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di esplicitare le ragioni della individuazione della pena da irrogare, facendo solo un generico riferimento alla gravità del fatto e alla personalità del colpevole; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza e per genericità, dal momento che la sentenza impugnata indica in modo ampio ed esplicito i criteri di valutazione adottati per determinare la pena da irrogare, affermando di basarsi sulla gravità del fatto, in quanto trattasi di un furto commesso in piena notte e con modalità particolarmente violente, e sulla personalità del colpevole, in quanto soggetto gravato da plurimi precedenti penali; ritenuto, infine, che il ricorso relativo al quantum della pena inflitta sia inammissibile, per manifesta infondatezza, anche perché la Corte di appello ha applicato una pena base inferiore al minimo edittale, e costituisce un consolidato principio di questa Corte quello circa la non necessità di una motivazione specifica e dettagliata quando la pena venga irrogata, come in questo caso, in misura molto inferiore alla media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42437/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Giuseppe Bonavita, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 13 giugno 2024 con cui la Corte di appello di Messina, quale giudice del rinvio disposto dalla sentenza n. 14364/2024 della Corte di Cassazione, lo ha condannato alla pena di un anno, undici mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 500 di multa per il reato di furto aggravato, escludendo l'aggravante della esposizione alla pubblica fede; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di esplicitare le ragioni della individuazione della pena da irrogare, facendo solo un generico riferimento alla gravità del fatto e alla personalità del colpevole; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza e per genericità, dal momento che la sentenza impugnata indica in modo ampio ed esplicito i criteri di valutazione adottati per determinare la pena da irrogare, affermando di basarsi sulla gravità del fatto, in quanto trattasi di un furto commesso in piena notte e con modalità particolarmente violente, e sulla personalità del colpevole, in quanto soggetto gravato da plurimi precedenti penali; ritenuto, infine, che il ricorso relativo al quantum della pena inflitta sia inammissibile, per manifesta infondatezza, anche perché la Corte di appello ha applicato una pena base inferiore al minimo edittale, e costituisce un consolidato principio di questa Corte quello circa la non necessità di una motivazione specifica e dettagliata quando la pena venga irrogata, come in questo caso, in misura molto inferiore alla media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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gravità della pena individualizzazione della commisurazione penale modalità di calcolo dell'ammenda pena sproporzionata adeguamento della pena controllo della commisurazione della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA PIERO nato a MESSINA il 19/09/1988 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; è

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Piero Costa, per mezzo del suo difensore avv. Giuseppe Bonavita, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 13 giugno 2024 con cui la Corte di appello di Messina, quale giudice del rinvio disposto dalla sentenza n. 14364/2024 della Corte di Cassazione, lo ha condannato alla pena di un anno, undici mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 500 di multa per il reato di furto aggravato, escludendo l'aggravante della esposizione alla pubblica fede; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di esplicitare le ragioni della individuazione della pena da irrogare, facendo solo un generico riferimento alla gravità del fatto e alla personalità del colpevole; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza e per genericità, dal momento che la sentenza impugnata indica in modo ampio ed esplicito i criteri di valutazione adottati per determinare la pena da irrogare, affermando di basarsi sulla gravità del fatto, in quanto trattasi di un furto commesso in piena notte e con modalità particolarmente violente, e sulla personalità del colpevole, in quanto soggetto gravato da plurimi precedenti penali; ritenuto, infine, che il ricorso relativo al quantum della pena inflitta sia inammissibile, per manifesta infondatezza, anche perché la Corte di appello ha applicato una pena base inferiore al minimo edittale, e costituisce un consolidato principio di questa Corte quello circa la non necessità di una motivazione specifica e dettagliata quando la pena venga irrogata, come in questo caso, in misura molto inferiore alla media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il