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Ordinanza — n. 42435/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on continued crimes, ruling procedural error and lack of specific satellite crime motivation are inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42435/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Giovanni Ciccarelli inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. Ciccarelli argued the execution judge incorrectly identified the most serious crime and failed to detail specific sentencing increases for satellite offenses. The court rejected these claims, stating the judge correctly followed precedent regarding the 'heavier penalty' and that detailed motivation is unnecessary for minor sentencing increments.

Regesto Legislator

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Art. 187 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 132 cod. pen.: In continued offenses, the penalty actually imposed by the trial court defines the most serious violation, and judges are not required to provide specific detailed motivation for minor sentencing increases on satellite crimes.

Parole chiave

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continued offenses heavier penalty identification sentencing increment lack of motivation inadmissible appeal execution phase discretionary power aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Art. 132 cod. pen.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
art. 416-bis cod. pen
art. 187 disp. att. cod. proc. pen
art. 132 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023
Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022
pen.» (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv.
Sez.U, n. 47127 del 24/06/2021
284005; vedi anche Sez.U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.282269);ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCARELLI GIOVANNI nato a NAPOLI il 07/08/1972 avverso l'ordinanza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Giovanni Ciccarelli, per mezzo del suo difensore avv. Carmela Maisto, ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui la Corte di appello di Napoli, in data 07 giugno 2024, ha accolto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati con tre diverse sentenze, ed ha calcolato la pena complessiva in anni sedici e mesi due di reclusione; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge, per avere il giudice dell'esecuzione erroneamente individuato il reato più grave in quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. anziché in quello di estorsione aggravata, avente una pena edittale più elevata, e la mancanza di motivazione, per non avere l'ordinanza indicato nel dettaglio e in modo specifico gli aumenti disposti per i singoli reati satellite, nonostante la loro entità; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato quanto all'asserito errore nella individuazione del reato più grave, perché l'ordinanza impugnata si è conformata al principio stabilito da questa Corte, secondo cui «Ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere considerata come "pena più grave inflitta", che identifica la "violazione più grave", quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccome indicata nel dispositivo di sentenza» (Sez.

U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 285865), mentre è errata l'affermazione del ricorrente, secondo cui il reato più grave dovrebbe essere individuato in quello sanzionato con una maggiore pena edittale; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato anche quanto alla censura per l'omessa motivazione circa l'aumento per i reati satellite, perché la Corte di appello ha indicato in modo distinto e specifico l'aumento per ogni singolo reato satellite, e trattandosi di aumenti inferiori alla media edittale di ciascun reato, deve applicarsi il principio di questa Corte, secondo cui «In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.» (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005; vedi anche Sez.U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.282269);ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Consigliere estenso