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Ordinanza — n. 42434/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; court rejected claim regarding continuity of crimes and family disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42434/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Marco Terenna's appeal inadmissible against the Palermo Court of Appeal's refusal to apply the continuity of crimes doctrine. Terenna argued that his evasions were part of a unified criminal plan driven by family disputes, while the lower court found them to be sporadic acts stemming from unpredictable impulses. The Supreme Court upheld the lower court's decision, emphasizing that continuity requires proof of premeditation and a unified criminal design, which was absent here.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: The recognition of criminal continuity requires concrete indicators of a unified criminal plan and premeditation, excluding mere repetition of acts driven by spontaneous impulses.

Parole chiave

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continuity of crimes criminal plan premeditation requirement family disputes inadmissible appeal criminal liability spontaneous impulse proroga della carcerazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 100 c.p.
Art. 101 c.p.
Sentenza n. 186 del 13 giugno 2000 della Corte Costituzionale

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERENNA MARCO nato a PALERMO il 16/09/1989 avverso l'ordinanza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Marco Terenna, per mezzo del suo difensore avv. Maximilian Molfettini, ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui la Corte di appello di Palermo, in data 08 maggio 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati di evasione giudicati con due diverse sentenze, ritenendo che, nonostante l'omogeneità dei titoli di reato, l'analogia delle condotte e la loro contiguità temporale, non era possibile ravvisare un originario disegno criminoso, trattandosi di condotte criminose sorrette dall'insorgere di un impulso non programmabile, frutto quindi, piuttosto, di una generale propensione alla devianza; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione, per non avere l'ordinanza adeguatamente valutato la contiguità temporale, la identità delle condotte in quanto commesse in violazione della medesima ordinanza cautelare ed anche per la medesima motivazione, cioè i litigi familiari insorgenti nel periodo trascorso agli arresti dorniciliari; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha correttamente distinto la continuazione, quale programmazione unitaria e originaria, almeno generica, dei vari reati, dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo le condotte di reato, anche della stessa specie, ed ha escluso la sussistenza di una unicità di disegno criminoso quando, come in questo caso, i reati risultino commessi solo in attuazione di una generica spinta delinquenziale e sulla spinta, secondo lo stesso ricorrente, di eventi estemporanei e imprevedibili, quale lo scoppio di un litigio intrafamiliare, e non vi siano elementi da cui desumere che, nel commettere il primo reato, il ricorrente avesse programmato, almeno nelle linee essenziali, la successiva condotta di evasione; ritenuto, pertanto, che l'ordinanza sia conforme al principio stabilito da questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24