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Ordinanza — n. 42431/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against sentencing order for omitting detailed satellite crime increase calculations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42431/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Emilia Sibillo inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. Although the appellant argued the execution judge failed to detail increases for satellite crimes, the court found the appellate judgment had already specified each increase individually. The court ruled that detailed motivation is unnecessary for minor increases, applying the principle that discretion abuse is excluded for insignificant amounts.

Regesto Legislator

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Art. 132 cod. pen.; In cases of continued offense, the trial court is not required to provide specific and detailed motivation for each satellite crime increase when the amounts are insignificant, as the root of any discretionary abuse is thereby excluded.

Parole chiave

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continued offense sentencing satellite crime increases discretionary power abuse insignificant amounts procedural inadmissibility Cassa delle ammende detailed motivation requirement adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
284005; vedi anche Sez.U, n.47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.282269); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 416-bis cod.pen
art. 132 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
284005; vedi anche Sez.U, n.47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.282269); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022
pen.» (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv.
Sez.U, n.47127 del 24/06/2021, Pizzone
284005; vedi anche Sez.U, n.47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.282269); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIBILLO EMILIA nato a NAPOLI il 02/11/1978 avverso l'ordinanza del 16/05/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Emilia Sibillo, per mezzo del suo difensore avv. Luigi Bonetti, ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui la Corte di assise di appello di Napoli, in data 16 maggio 2024, ha accolto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati con due diverse sentenze, ed ha calcolato la pena complessiva in anni venticinque e mesi sei di reclusione; rilevato che la ricorrente deduce la violazione di legge, per avere il giudice dell'esecuzione omesso di indicare nel dettaglio e in modo specifico gli aumenti disposti per i singoli reati satellite, nonostante la loro entità elevata; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato quanto alla censura per l'omessa motivazione circa l'aumento per i reati satellite, perché la Corte di appello ha indicato in modo distinto e specifico l'aumento per ogni singolo reato satellite e, trattandosi di aumenti inferiori alla media edittale di ciascun reato ed anzi molto contenuti, escluso il solo reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. (per il quale è stato, comunque, applicato un aumento molto inferiore al minimo edittale), deve applicarsi il principio di questa Corte, secondo cui «In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.» (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005; vedi anche Sez.U, n.47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.282269); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il