Recourse against surveillance court order regarding mafia association risk declared inadmissible for lack of legal violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the legal grounds were limited to violations of law, excluding arguments about the apparent reasoning of the lower court. The appellant argued that the surveillance court improperly inferred his continued apical role in a criminal cosca from an ongoing investigation, violating the principle of innocence. The court rejected this, ruling that current investigative elements and prior convictions regarding mafia participation legally justify assessing ongoing public safety risks even during detention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen.; The appeal against a surveillance court order under Article 41-bis is admissible only for violations of law, not for alleged defects in the apparent reasoning or motivation of the decision.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMANNA CARLO nato a COSENZA il 16/10/1967 avverso l'ordinanza del 07/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Carlo Lamanna, per mezzo del suo difensore avv. Marcello Manna, ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 07 giugno 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il suo reclamo avverso il decreto ministeriale datato 05 gennaio 2023, di sottoposizione al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. sul presupposto del suo attuale inserimento nella cosca già di appartenenza, tuttora attiva e nella quale egli continua a mantenere un ruolo apicale, della permanenza dei collegamenti con essa o del pericolo del loro ripristino, e della mancanza di elementi sintomatici del venir meno del vincolo associativo ovvero di una qualunque forma di dissociazione da tale contesto criminoso; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione, per avere il Tribunale dedotto l'operatività attuale della cosca ed il suo ruolo apicale in essa da un procedimento ancora in corso, in contrasto con il principio di non colpevolezza, e senza tenere conto del fatto che, in quel procedimento, egli non è stato sottoposto ad alcuna misura cautelare, evidentemente per l'assenza della necessaria gravità indiziaria, e per avere di fatto applicato illegittimamente una presunzione di permanente affiliazione ad un'associazione criminale, anche durante la detenzione, per chi vi ricopra un ruolo apicale; ritenuto che il ricorso sia inammissibile nella parte in cui deduce vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata, diversi dalla sua mancanza o apparenza, perché l'art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen. consente il ricorso avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza solo per violazione di legge; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato nella parte in cui deduce una apparenza della motivazione e il suo contrasto con le norme di legge, essendo l'ordinanza fondata, con motivazione approfondita, sul presupposto della sussistenza di gravi motivi di sicurezza pubblica, dedotti dalla condanna già subita da ricorrente quale partecipe ad un'associazione mafiosa, dall'attuale operatività di questa, dimostrata dalle indagini che hanno portato ad un recente rinvio a giudizio (essendo consentito dalla legge valutare la sussistenza della pericolosità sulla base degli elementi acquisiti durante procedimenti ancora in corso, come evidenziato dalla previsione normativa della doverosità del parere del pubblico ministero o del giudice ancora procedenti), dalla mancanza di elementi sintomatici di una effettiva dissociazione da tali ambienti criminali; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Consigliere estenso