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Ordinanza — n. 42427/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal rejecting criminal continuability due to lack of unified criminal design.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42427/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to apply the legal institution of criminal continuability. The appellant argued that his crimes of resisting a public official and money laundering were substantively homogeneous and temporally contiguous, despite being tried in separate proceedings. The court rejected this, ruling that the offenses were heterogeneous, occurred in different locations over a year apart, and lacked the specific planning required for a unified criminal design, instead reflecting a general propensity for deviance.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: Criminal continuability requires a unified criminal design and spatial-temporal contiguity, which is absent when offenses are heterogeneous, distant in time and space, and driven by spontaneous impulses rather than premeditated planning.

Parole chiave

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criminal continuability unified criminal design resisting public official money laundering spatial temporal contiguity correità concorso materiale di reati criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.
Art. 101 c.p.
sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'ANNUNZIATA CIRO nato a NAPOLI il 04/07/1959 avverso l'ordinanza del 26/06/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Ciro Dell'Annunziata, per mezzo del suo difensore avv. Salvatore Esposito, ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Napoli Nord, in data 26 giugno 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, e di riciclaggio e ricettazione, giudicati con due diverse sentenze, ritenendo non provata la sussistenza di una unicità di disegno criminoso, stante la totale eterogeneità dei reati e la loro distanza nel tempo e nello spazio; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione, per non avere l'ordinanza tenuto conto della sostanziale omogeneità dei reati, dimostrata dal fatto che anche nel procedimento giudicato con la seconda sentenza egli era stato imputato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, venendone però assolto, e che nella prima sentenza era imputato insieme ad un coimputato accusato di riciclaggio, e per non avere tratto, dal testo delle sentenze, la sussistenza di una sostanziale contiguità spazio-temporale e di un'analogia delle modalità dei fatti e della loro causale; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha correttamente distinto la continuazione, quale programmazione unitaria e originaria, almeno generica, dei vari reati, dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo le condotte di reato, anche della stessa specie, ed ha escluso la sussistenza di una unicità di disegno criminoso quando, come in questo caso, i reati risultino commessi solo in attuazione di una generica spinta delinquenziale e non vi siano elementi da cui desumere che, nel commettere il primo reato, il ricorrente avesse programmato, almeno nelle linee essenziali, le condotte successive, in quanto trattasi di condotte del tutto diverse tra loro ed attuative di delitti eterogenei, distanti quasi un anno nel tempo e tenute in luoghi diversi, nonché, nel caso del reato di resistenza a pubblico ufficiale, solitamente occasionali e dettate da un impulso improvviso ed estemporaneo; ritenuto il ricorso manifestamente infondato anche quanto alla deduzione di un vizio della motivazione, risultando l'ordinanza completa, logica, non apparente né contraddittoria, atteso che la evidente non omogeneità dei titoli di reato, e la loro lontananza nel tempo e nello spazio, sono elementi logicamente ritenuti dimostrativi della insussistenza di una unicità di disegno criminoso e sintomatici, piuttosto, di una propensione dell'istante alla devianza, che si (\i ' ' 2 concretizza di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24