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Ordinanza — n. 42426/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for re-litigating merits without addressing lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42426/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Rossano Pellegrini inadmissible due to its manifest unfoundedness and genericity. Pellegrini argued that the Court of Appeal erred in classifying tools as weapons and denied mitigated sentencing, but failed to engage with the specific reasoning provided in the lower court's decision. The court ruled that the appellate judge's evaluation was logical and complete, meaning the Court of Cassazione cannot substitute its own opinion on factual assessment or re-evaluate evidence.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: The Court of Cassation cannot substitute its own opinion for the appellate court's logical and complete evaluation of facts and evidence, rendering appeals that merely re-litigate merits without addressing the reasoning inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifest unfoundedness Court of Cassation appellate reasoning substitution of opinion legal merit procedural admissibility porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 360 cod. proc. pen.
Art. 4 legge n. 110/1975
Luca Cantini, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 24 aprile 2024 con cui la Corte di appello di Genova, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, lo ha condannato a mesi quattro e giorni venti di arresto ed euro 1.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge n.
Art. 20-bis cod. pen.
art. 4 legge n. 110/1975
Luca Cantini, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 24 aprile 2024 con cui la Corte di appello di Genova, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, lo ha condannato a mesi quattro e giorni venti di arresto ed euro 1.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge n.
art. 20-bis cod.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019
Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019
Sez. 1, n. 11812 del 26/02/2008
Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019
110/1975 (vedi Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, Rv.
Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024
276195) sia, infine, quanto alla concedibilità delle sanzioni sostitutive (vedi Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv.
Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024
286031; Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, Rv.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023
207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINI ROSSANO (CUI 03PB40E) nato a LUCCA il 17/09/1977 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Rossano Pellegrini, per mezzo del suo difensore avv. Luca Cantini, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 24 aprile 2024 con cui la Corte di appello di Genova, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, lo ha condannato a mesi quattro e giorni venti di arresto ed euro 1.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello negato la sussistenza di un giustificato motivo per il porto degli oggetti sequestrati, per avere ritenuto qualificabili come armi anche il cacciavite e le pinze, che sono meri strumenti di lavoro, per avere escluso la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975, e infine per avere ritenuto di non concedere la sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni sostitutive previste dall'art. 20-bis cod.pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la manifesta infondatezza e la genericità di tutti i suoi motivi, in quanto ripropone tutti i motivi di appello nel merito senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che li ha respinti con motivazione logica, approfondita e non contraddittoria, nonché conforme ai consolidati principi di questa Corte sia in merito alla valutazione del giustificato motivo per il porto di un'arma (vedi, tra le molte, Sez.1, n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, Rv 278083;

Sez. 1, n.19307 del 30/01/2019, Rv. 276187), sia in merito alla natura di "arma" degli oggetti sequestrati (vedi Sez.1, n. 11812 del 26/02/2008, Rv. 243488), sia in merito alla concedibilità dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975 (vedi Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, Rv. 276195) sia, infine, quanto alla concedibilità delle sanzioni sostitutive (vedi Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031; Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, Rv. 286318); ritenuto il ricorso inammissibile, in particolare, perché chiede di fatto a questa Corte una diversa valutazione degli elementi di prova, della gravità del fatto e della applicabilità di una sanzione sostitutiva, mentre compito del giudice di legittimità è esclusivamente quello di verificare gli eventuali vizi del provvedimento impugnato, senza poter sostituire alla valutazione dei giudici di merito, se logica, completa e non contraddittoria, una propria, diversa opinione (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556);ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Consiglier