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Ordinanza — n. 42424/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against inadmissibility of recidivism continuation request due to lack of agreement with prosecutor.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42424/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Milan Tribunal's decision to reject the request for continuing recidivism between theft and receiving. The appellant argued the judge erred by refusing to hear the detained defendant and by dismissing the request without substantive review. The court ruled that the procedural requirements under the Code of Criminal Procedure were met, as the defendant failed to propose a specific sentence and the prosecutor opposed the request.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 188 disp. att. c.p.p.: The request for applying the institution of continuation between crimes of receiving and theft is inadmissible if the parties have not reached an agreement with the public prosecutor, as the judge can only ratify such an agreement or accept it in case of unjustified dissent.

Parole chiave

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continuation of recidivism receiving and theft procedural inadmissibility public prosecutor agreement detained defendant rights inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento capacità di subire la carcerazione carcerazione cautelativa

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Francesca Mavilla, ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Milano, in data 12 giugno 2024, ha dichiarato inammissibile la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati di ricettazione e di furto giudicati con due diverse sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 188 disp. att. c.p.p.
pen., ritenendo che, stante il rito prescelto per entrambe le pronunce, la richiesta è subordinata all'accordo con il pubblico ministero, ai sensi dell'art. 188 disp.
Art. 666, comma 4 c.p.p.
273138); ritenuta manifestamente infondata la censura circa l'omessa audizione dell'esecutato, detenuto, in quanto egli deve essere sentito dal giudice solo se ne fa richiesta, ai sensi dell'art. 666, comma 4, cod.
art. 444 cod. proc. pen
Francesca Mavilla, ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Milano, in data 12 giugno 2024, ha dichiarato inammissibile la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati di ricettazione e di furto giudicati con due diverse sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 188 disp. att. cod. proc. pen
pen., ritenendo che, stante il rito prescelto per entrambe le pronunce, la richiesta è subordinata all'accordo con il pubblico ministero, ai sensi dell'art. 188 disp.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOLA KLEVIS nato il 04/10/2000 avverso l'ordinanza del 12/06/2024 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Klevis Kola, per mezzo del suo difensore avv. Francesca Mavilla, ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Milano, in data 12 giugno 2024, ha dichiarato inammissibile la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati di ricettazione e di furto giudicati con due diverse sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ritenendo che, stante il rito prescelto per entrambe le pronunce, la richiesta è subordinata all'accordo con il pubblico ministero, ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., potendo il giudice solo ratificare l'accordo tra le parti, ovvero accoglierlo in caso di dissenso ingiustificato del pubblico ministero, mentre nel caso di specie il dissenso di quest'ultimo era giustificato; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato perché, avendo il giudice dell'esecuzione fissato l'udienza, egli avrebbe dovuto valutare l'istanza nel merito, essendo stato già superato il vaglio della sua ammissibilità, mentre ha motivato la declaratoria di inammissibilità con mere formule di stile e con richiami giurisprudenziali a pronunce risalenti nel tempo; ritenuto, in primo luogo, manifestamente insussistente il dedotto vizio procedurale in quanto il giudice dell'esecuzione ha rispettato la prescrizione dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., invitando le parti a indicare la pena richiesta e l'eventuale accordo su di essa, ed ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza perché, nonostante la sua sollecitazione, il ricorrente, detenuto, non ha indicato una specifica pena e il pubblico ministero ha, comunque, espresso un parere contrario (vedi Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, Rv. 273138); ritenuta manifestamente infondata la censura circa l'omessa audizione dell'esecutato, detenuto, in quanto egli deve essere sentito dal giudice solo se ne fa richiesta, ai sensi dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen., e non risulta che ciò sia avvenuto, dal momento che il ricorrente non lo adduce né lo dimostra, e ritenuta meramente polemica l'affermazione di un ritardo nella decisione, dal momento che l'istanza risulta pervenuta al Tribunale in data 03 maggio 2024, l'udienza è stata tenuta il 24 maggio 2024 e il provvedimento depositato il 12 giugno 2024;ritenuto, perciò, che siano insussistenti i vizi dedotti dal ricorrente, essendosi il giudice dell'esecuzione conformato ai consolidati principi giurisprudenziali, correttamente richiamati nel testo del provvedimento; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Consigliere e