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Ordinanza — n. 42417/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against prison disciplinary sanction, ruling delegation of notification to non-police staff valid.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42417/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Crea's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Crea challenged a disciplinary warning for interacting with a detainee from a different social group, arguing that the prison director delegated the formal accusation to a non-police accountant, violating his defense rights. The court rejected this claim, holding that administrative delegation is permitted by law and that the accused received proper notification, thereby preserving his right to defense.

Regesto Legislator

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Art. 81 d.P.R. n. 230/2000; Art. 616 c.p.p.: In prison disciplinary proceedings, the delegation of the accusation to a subordinate or non-police administrative staff does not invalidate the sanction if the accused was properly notified, as the principle of delegability applies to public administration acts.

Parole chiave

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prison disciplinary sanction delegation of notification right of defense administrative delegation inadmissible appeal prison administration social group interaction autorità disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 81 d.P.R. n. 230/2000
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 81 d.P.R. n.230/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 8986 del 05/02/2008, Rv. 239512
n.230/2000, quanto alla presenza del predetto comandante, e ai principi della giurisprudenza di legittimità citati nell'ordinanza stessa (Sez. 1, n. 8986 del 05/02/2008, Rv. 239512;
Sez. 1, n. 43305 del 14/11/2007, Rv. 238424
Sez. 1, n. 43305 del 14/11/2007, Rv. 238424; Sez.
Sez. 1, n. 17643 del 25/01/2005, Rv. 231433
Sez. 1, n. 35562 del 11/07/2008, Rv. 241236
Sez. 1, n. 29940 del 03/07/2008, Rv. 240935
241236; vedi anche Sez. 1, n. 29940 del 03/07/2008, Rv. 240935); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CREA GIUSEPPE nato a RIZZICONI il 23/06/1978 avverso l'ordinanza del 14/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Giuseppe Crea, per mezzo del suo difensore avv. Giuseppe! Donato, ha proposto ricorso contro l'ordinanza, emessa in data 14 marzo 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza di Spoleto ha respinto il suo reclamo contro la sanzione disciplinare dell'ammonizione inflitta in data 03 settembre 2021 per avere egli, il 24/08/2021, interloquito con un altro detenuto sottoposto, come lui, al regime penitenziario differenziato ed appartenente ad un diverso gruppo di socialità, ribadendo che, come già affermato nel provvedimento impugnato, la contestazione dell'addebito può essere delegata a terzi dal direttore del carcere, la mancata contestazione da parte del direttore non ha limitato il suo diritto di difesa, e il merito della sanzione non è sindacabile dal giudice, trattandosi di una mera ammonizione; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione, in merito alla deduzione di nullità per essere stata la delega conferita dal direttore ad un soggetto non appartenente al corpo di polizia penitenziaria anche con riferimento alla redazione dell'atto di incolpazione, nullità da ritenere assoluta e insanabile perché attinente all'esercizio del potere disciplinare; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza, in primo luogo perché l'ordinanza impugnata ha valutato la legittimità del conferimento della delega ad un soggetto non appartenente al corpo di polizia penitenziaria, precisando che il soggetto delegato era il funzionario contabile dell'istituto penitenziario ed ha effettuato la comunicazione dell'incolpazione alla presenza del sostituto del comandante del reparto di polizia penitenziaria, ed ha ritenuto tale delega legittima perché conforme alla normativa amministrativa, e in secondo luogo perché tale decisione è conforme al dettato dell'art. 81 d.P.R. n.230/2000, quanto alla presenza del predetto comandante, e ai principi della giurisprudenza di legittimità citati nell'ordinanza stessa (Sez. 1, n. 8986 del 05/02/2008, Rv. 239512;

Sez. 1, n. 43305 del 14/11/2007, Rv. 238424; Sez. 1, n. 17643 del 25/01/2005, Rv. 231433); ritenuta, in particolare, manifestamente infondata l'affermazione di una impossibilità di delegare ad un soggetto non appartenente al corpo di polizia penitenziaria la comunicazione dell'atto di contestazione, non essendovi motivo di escludere che esso sia stato redatto dal direttore dell'istituto penitenziario o su suo ordine, dal momento che un simile divieto non è previsto dalla legge, non è deducibile da alcuna norma, costituendo al contrario un principio generale degli organi della pubblica amministrazione quello della delegabilità degli atti ai soggetti gerarchicamente subordinati, e non ha comportato, in concreto, alcuna lesione al diritto di difesa dell'incolpato, che ha ricevuto nei termini di legge la contestazione dell'addebito; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato anche perché il ricorrente non ha indicato alcuna lesione dei propri diritti difensivi che sarebbe derivata dai vizi dell'atto di incolpazione dedotti, mentre deve ribadirsi il principio stabilito da questa Corte, secondo cui «In tema di reclami concernenti il potere disciplinare dell'amministrazione penitenziaria, l'omissione della previa contestazione dell'addebito al detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare (art. 81 d.P.R. n. 230 del 2000) spiega effetti sulla validità del provvedimento adottato solo quando sia stata pregiudicata la conoscenza del fatto addebitato o l'esplicazione dei diritti difensivi, e resta assorbita dalle comunicazioni eventualmente date al proposto "in limine" dell'udienza disciplinare dal consiglio di disciplina, davanti al quale la convocazione può avvenire in qualsiasi momento, anche "ad horas"» (Sez. 1, n.35562 del 11/07/2008, Rv. 241236; vedi anche Sez. 1, n. 29940 del 03/07/2008, Rv. 240935); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2024