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Ordinanza — n. 42416/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses prisoner's appeal for generic constitutional claims lacking specific factual allegations of rights violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42416/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Graviano inadmissible due to a lack of specific factual allegations supporting his constitutional claims. While the prisoner argued that delays in medical visits and lack of hot water violated Articles 3 of the ECHR and Article 32 of the Constitution, the court found his arguments too abstract. The decision rests on the requirement that constitutional complaints must detail concrete facts demonstrating how specific rights were breached, which the appellant failed to provide.

Regesto Legislator

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Art. 3 CEDU; Art. 32 Cost.: A constitutional complaint alleging violations of the right to health or inhuman treatment is inadmissible if the applicant fails to specify concrete facts demonstrating the breach, limiting arguments to general assertions without linking them to specific incidents or consequences.

Parole chiave

Generato dall'IA
prisoner rights constitutional complaint inadmissible appeal right to health specific factual allegations Corte di Cassazione treatment dignity diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 3 CEDU
Art. 32 Cost.
Art. 7 Regolamento 0.P.
Art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVIANO GIUSEPPE nato a PALERMO il 30/09/1963 avverso l'ordinanza del 23/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Giuseppe Graviano, per mezzo del suo difensore avv. Christian Falchetti Ballerani, ha proposto ricorso contro l'ordinanza, emessa in data 23 maggio 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il suo reclamo avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza di Spoleto, accogliendo solo in parte il suo reclamo, lo ha respinto in merito alla mancata effettuazione di visite specialistiche urologica e neurologica, alla mancata fornitura di probiotici e di acqua calda, e all'omessa comparazione del mod. 72 del carcere di Terni rispetto a quello di altri istituti penitenziari, ritenendo infondata la censura circa le visite specialistiche, perché le stesse sono state effettuate, inammissibile la censura circa la somministrazione di farmaci e probiotici, trattandosi di materia in cui prevale la valutazione del medico, infondata la richiesta di equiparare i beni inseriti a mod. 72 di altri istituti, essendo giustificata la diversificazione a seconda dei vari territori, in ragione della possibile maggiore difficoltà di approvvigionamento, e infondata la censura in merito alla fornitura di acqua calda, che egli può prelevare quotidianamente dal locale docce; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge, con riferimento agli artt. 3 CEDU e 32 Cost., per non avere il Tribunale valutato che il ritardo nella effettuazione di visite mediche o nella somministrazione di medicinali costituisce una grave violazione del diritto alla salute e un trattamento carcerario inumano e non dignitoso, e che la mancanza di acqua calda nella cella viola l'art. 7 del regolamento 0.P., e non è sostituita dalla possibilità di attingerla nel locale docce, in quanto ivi la sua erogazione è limitata ad «un filo che scende»; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente non indica le ragioni per cui l'ordinanza impugnata contrasterebbe con gli artt. 3 CEDU e 32 Cost., ed in particolare, dopo un'ampia trattazione astratta circa il diritto alla salute del detenuto, non deduce alcuno specifico e concreto fatto che avrebbe determinato la violazione di tale diritto o addirittura la sottoposizione ad un trattamento carcerario inumano e degradante, dal momento che non indica né in che cosa sia consistito il dedotto ritardo nella prestazione di cure e terapie o nella effettuazione di visite specialistiche, non negando che queste ultime siano state svolte, come riferito nell'ordinanza impugnata, né quali danni o pericoli siano derivati da tale asserito ritardo, e in merito alla mancanza di acqua calda nella cella non indica quale limitazione alle proprie necessità igieniche derivi dal fatto di doverla attingere presso un locale attiguo, né quale rilievo abbia la portata della relativa tubatura, che non è dimostrata e in merito alla quale egli non afferma neppure che ciò impedisca l'attinginnento; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Consigliere est