Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of connection between arguments and the contested order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the arguments presented lacked any logical connection to the contested appellate order. The appellant incorrectly attributed the court's reasoning to a different judicial authority and failed to address the specific grounds for rejecting the joinder of crimes. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised do not correspond to the contested decision, particularly when arguments are directed at a different court or lack relevance to the specific ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONSANTO ANGELO nato a SAN SEVERO il 24/08/1989 avverso l'ordinanza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Angelo Salvatore Bonsanto, per mezzo del suo difensore avv. Luigi Marinelli, ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui la Corte di appello di Perugia, in data 06 marzo 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati con cinque sentenze, per delitti di ricettazione, rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, commessi tra il giugno 2005 e il novembre 2010, ritenendo insussistente l'unicità del disegno criminoso per la mancanza di omogeneità tra i reati stessi, le diverse modalità delle condotte, la loro notevole distanza spazio-temporale, e la mancanza di elementi da cui desumere che tutti i delitti fossero stati programmati e preordinati sin dalla commissione del primo di essi, e non siano una mera espressione di uno stile di vita improntato al crimine; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e l'insufficienza della motivazione, per non avere «la Corte di appello di Bari» «ritenuto di poter assolvere il Ventura dal reato a lui ascritto», e per avere negato le attenuanti generiche e ritenuto la recidiva contestata; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per totale mancanza di confronto con l'ordinanza impugnata, essendo stati prospettati, probabilmente per un errore di scrittura, motivi del tutto privi di collegamento con il provvedimento stesso, deducendo addirittura vizi attribuiti ad una sentenza di merito emessa da una diversa autorità giudiziaria; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Consigliere estensore --II Pr