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Ordinanza — n. 42414/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against prison release denial due to lack of genuine reintegration efforts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42414/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it did not directly challenge the specific administrative order denying early release. The appellant argued that the tribunal failed to assess his reintegration efforts on a per-semester basis, ignoring his participation in differentiated treatment programs. The court rejected this, ruling that the tribunal correctly concluded the prisoner remained an active leader in a criminal organization, proving a lack of genuine reintegration.

Regesto Legislator

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Art. 640 c.p.p.; Art. 176 c.p.p.: For early release benefits, formal adherence to prison rules is insufficient; genuine reintegration must be demonstrated by positive facts showing the evolution of the convict's personality toward socially adequate life models.

Parole chiave

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early release benefit genuine reintegration criminal organization leadership differentiated regime inadmissible appeal attitudine all'integrazione recidiva nell'infrazione partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 640 c.p.p.
Art. 176 c.p.p.
Art. 416-bis cod. pen.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
art. 416-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 28536 del 15/09/2020, Rv.279745
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CINTORINO ANTONINO nato a CALATABIANO il 27/08/1964 avverso l'ordinanza del 13/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Antonino Cintorino, per mezzo del suo difensore avv. Federico Celano, ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 13 febbraio 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo proposto contro il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza aveva negato la concessione della liberazione anticipata per i semestri dal 08/02/1992 al 08/08/2003 stanti i reati commessi in alcuni dei semestri compresi in quell'arco temporale, ritenendo che tali reati, per la loro estrema gravità, abbiano riverberato i loro effetti negativi anche sui semestri antecedenti e successivi alla loro specifica commissione, in quanto dimostrativi di una sua mancata partecipazione all'opera di rieducazione; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge, per non avere il Tribunale valutato, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, la sufficienza della sua partecipazione all'opera di rieducazione, non essendo richiesto, per la concessione del beneficio, anche il conseguimento del risultato dell'effetto rieducativo, e per non avere valutato la sua condotta partitamente, con riferimento ad ogni singolo semestre, tenendo conto dei limiti imposti dalla sua sottoposizione al regime penitenziario differenziato, mancando ad esempio del tutto l'esame dei due semestri successivi al 2002, epoca di consumazione dell'omicidio ritenuto ostativo al riconoscimento del beneficio, reato in ordine al quale, peraltro, non è stata valutata l'ascrivibilità al fallimento dell'opera rieducativa; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché non si confronta con il provvedimento impugnato, che valuta nel dettaglio le molte condotte di reato tenute dal detenuto in costanza di detenzione e, con motivazione logica, deduce la mancanza di una effettiva partecipazione all'opera di rieducazione dal fatto che egli è stato condannato per avere partecipato ad un'associazione mafiosa fino al 2007, di fatto mantenendo il ruolo apicale a lui riconosciuto al momento dell'inizio della sua detenzione e addirittura ordinando, in quell'arco temporale, l'omicidio di un suo rivale, avvenuto nel 2002; ritenuto, in particolare, che sia logica e approfondita la valutazione dell'idoneità e sufficienza di tali reati per escludere che il ricorrente abbia partecipato in modo reale e non formale all'opera di rieducazione, atteso che, nonostante la lunga detenzione, egli non risulta avere cessato la propria adesione a logiche criminali e mafiose, addirittura mantenendo un ruolo apicale /h-q nell'associazione di appartenenza, essendo tale valutazione conforme al principio giurisprudenziale secondo cui «Ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, non è sufficiente la condotta di formale adesione alle regole di comportamento stabilite dall'istituto di pena, perché essa da sola non costituisce sicura dimostrazione dell'adesione effettiva del condannato all'opera di rieducazione, la quale va desunta da fatti positivi che rivelino l'evolversi della personalità del soggetto verso modelli di vita socialmente adeguati» (Sez. 1, n. 28536 del 15/09/2020, Rv.279745); ritenuto, inoltre, che il ricorso sia manifestamente infondato anche nella parte in cui lamenta l'omesso esame della partecipazione del ricorrente alle più limitate attività trattamentali consentite ai detenuti sottoposti al regime differenziato, essendo tale esame irrilevante quando il tribunale abbia già valutato dimostrata la mancata adesione all'opera di rieducazione stessa, e nella parte in cui lamenta l'omessa valutazione frazionata dei singoli semestri, avendo il tribunale ritenuto rilevante, per la valutazione negativa, la commissione di un reato grave, quale quello di cui all'art. 416-bis cod. pen., ininterrottamente per l'intero periodo per il quale il beneficio è stato richiesto, ed anche dopo di esso; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2024