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Ordinanza — n. 42409/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing due to failure to engage a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42409/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner filed it personally without a defense attorney. The petitioner, a detainee, argued for personal representation, but the court noted that Article 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended by Law 103/2017, strictly requires such appeals to be signed by a qualified defender. Consequently, the court ruled that personal filing violates mandatory procedural requirements established by the Supreme Court in the Aiello decision.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal cannot be filed personally by a party and must be signed by a qualified defense attorney to avoid inadmissibility.

Parole chiave

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cassation appeal lack of standing defense attorney requirement procedural inadmissibility Code of Criminal Procedure procedure di ricorso motivi di cassazione colpa del patrocinatore

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. come modificato dalla legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
Law n. 103/2017
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIOVARO FABIO nato a PALERMO il 08/12/1973 avverso l'ordinanza del 29/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; !I udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 29 febbraio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto il reclamo presentato da Fabio Chiovaro avverso il provvedimento emesso in data 12 aprile 2023 dal magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia in materia di rimedi risarcitori.

2. Avverso l'ordinanza il detenuto Fabio Chiovaro ha proposto ricorso per cassazione, con dichiarazione scritta, predisposta e inviata personalmente.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 103/2017. Il testo della norma è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente