Cassation appeal dismissed as inadmissible against an unappealable order declaring judicial incompetence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Caputo's appeal inadmissible because it targeted an order declaring judicial incompetence, which is legally unappealable. Caputo argued the lower court erred in refusing to review a request for penalty adjustment after the extinction of cumulative offenses. The court ruled that such declarations of incompetence are final and cannot be challenged via cassation, citing established precedent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 568, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.: Declarations of judicial incompetence made during preliminary investigations are unappealable via cassation as they do not attribute jurisdiction and merely trigger conflict resolution mechanisms.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO GIUSEPPE nato a BRINDISI il 19/01/1971 avverso l'ordinanza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di LECCE[ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 12 giugno 2024 la Corte di appello di Lecce, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato la propria incompetenza a decidere su un'istanza di rideterminazione della pena in seguito allo scioglimento del cumulo per avvenuta espiazione di reati ostativi di cui all'art. 4-bis Ord. pen., avanzata da Giuseppe Caputo 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Giuseppe Caputo, per mezzo del proprio difensore avv. Gianluca Pammolli, sostenendo l'erroneità della dichiarazione di incompetenza.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto avverso un provvedimento non impugnabile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., stante il disposto dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., e la sua interpretazione da parte delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «È inoppugnabile, salvo che sia abnorme, l'ordinanza con la quale, nel corso delle indagini preliminari, il giudice, ai sensi dell'art. 22, comma primo, cod. proc. pen., riconosce la propria incompetenza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero» (Sez.
U, n. 42030 del 17/07/2014 , Rv. 260242; vedi anche Sez. 2, n. 14094 del 01/02/2019, Rv. 275773: «I provvedimenti con cui il giudice dichiara la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al giudice reputato competente, non possono essere impugnati per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, non essendo attributivi di competenza, comportano - qualora anche il secondo giudice si dichiari incompetente - l'elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen.»; analogamente Sez. 5, n. 7401 del 14/12/2023, dep. 2024, Rv. 285981) 4.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2024 D Consigliere estensore