Cassation court dismisses appeal against GIP order denying criminal continuance due to lack of unified criminal design.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to recognize criminal continuance between drug trafficking offenses. The appellant argued that time gaps were merely detention periods and the criminal conduct never ceased, but the court found the temporal distance and changed operational structure proved the absence of a unified criminal plan. Consequently, the lower court's logical reasoning regarding the lack of associative continuity was deemed sufficient and the appeal rejected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 604 c.p.; Art. 74 d.P.R. n. 309/1990; Art. 73 d.P.R. n. 309/1990: Criminal continuance requires a unified criminal design; significant temporal gaps and changes in operational structure negate the presumption of premeditation across distinct periods.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENDIS CARMELO nato a SIRACUSA il 25/04/1985 avverso l'ordinanza del 16/10/2023 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Carmelo Rendis, per mezzo del suo difensore avv. Antonio Lo Iacono, ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, in data 16 ottobre 2023, ha parzialmente accolto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati con quattro diverse sentenze, per delitti relativi al traffico di stupefacenti, commessi in varie epoche tra il 2014 e il 2021, ritenendo sussistenti i necessari indici rivelatori di un medesimo disegno criminoso separatamente tra i due gruppi di reati, riconoscendo la continuazione tra il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 commesso fino al novembre 2016 e quello di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 commesso in data 18/09/2014, valutando che quest'ultimo episodio costituiva un reato-scopo dell'associazione operante sino al 2016, e riconoscendo la continuazione tra i reati commessi nel 2019 e nel 2021, per la sufficiente vicinanza temporale, mentre ha ritenuto insussistente l'unicità del disegno criminoso tra questi ultimi due reati e quelli commessi antecedentemente, mancando elementi da cui desumere, venuta meno la condotta associativa, che anch'essi fossero stati programmati e preordinati ben sette anni prima; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il giudice negato il riconoscimento della continuazione tra i due gruppi di reato con motivazione illogica, nonostante l'omogeneità delle violazioni, e non valutando che le interruzioni e la distanza temporale tra di loro era dovuta solo ai periodi di detenzione, avendo peraltro egli commesso gli ultimi reati durante la custodia cautelare agli arresti domiciliari applicatagli per i reati precedenti, a dimostrazione che la condotta di reato non è in realtà mai cessata; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha adeguatamente motivato l'insussistenza di elementi da cui dedurre una unicità di disegno criminoso tra reati, pur omogenei, commessi però a notevole distanza di tempo e con modalità diverse, essendo in particolare venuta meno la condotta associativa a cui è stato ricondotto il primo episodio; ritenuto, in particolare, insussistente il dedotto vizio di motivazione, avendo il giudice affermato in modo logico che la forte distanza temporale tra il primo gruppo di reati e il secondo, pari a quasi tre anni (rispetto all'ultimo delitto) per il reato commesso nel 2019 e a ben cinque anni per quello commesso nel 2021, rende incredibile che, nel commettere il primo reato, risalente al 2014, il ricorrente avesse programmato, almeno nelle linee essenziali, di commettere ulteriori reati analoghi, dopo avere, peraltro, modificato la struttura operativa e quindi non operando più con i precedenti associati e complici; ritenuto inoltre che il ricorso sia inammissibile perché, di fatto, chiede a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi, già vagliati dal giudice dell'esecuzione con una motivazione sufficiente, logica, non apparente né contraddittoria, che soddisfa perciò il grado di motivazione ritenuto necessario dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Consigl