Italian Court dismisses appeal against inadmissibility of appeal due to lack of retroactive overruling. The court rejects the claim that a new judicial interpretation applies retroactively to the appellant's case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness, ruling that the lower court correctly applied existing legal principles regarding appeal deadlines. The appellant argued that a recent Supreme Court decision constituted a retroactive overruling requiring the notification of the judgment to absent defendants, but the Court found no significant jurisprudential shift occurred after the first-instance verdict. Consequently, the Court held that the statutory interpretation regarding the start of appeal terms remained stable and did not change to the appellant's detriment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Sez. U, n. 698/2019: The existence of a limited jurisprudential contrast does not establish a retroactive overruling, and the principle of prospective overruling excludes the retroactive application of a new judicial interpretation to cases already decided.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUANO ANTONIO nato a CERIGNOLA il 22/11/1968 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Antonio Capuano, per mezzo del suo difensore avv. Antonio Gabrieli, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 23 giugno 2023 con cui la Corte di appello di Bari ha dichiarato inammissibile l'appello proposto 1~31,0 contro la sentenza emessa in data 12. 201ft dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di perché tardivo; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello applicato il disposto della sentenza Sez. U, n. 698/2019, in merito alle modalità del decorso dei termini per l'impugnazione, senza considerare che trattasi di overruling giurisprudenziale, cioè un mutamento ermeneutico giurisprudenziale, foriero di un'applicazione retroattiva sfavorevole delle norme esistenti; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto la Corte di appello ha correttamente e logicamente motivato, conformandosi ai principi di questa Corte, l'insussistenza di un mutamento giurisprudenziale rilevante, intervenuto dopo il deposito della sentenza di primo grado, in quanto la legge n. 67/2014, entrata in vigore il 17 maggio 2014, sostituendo l'istituto della contumacia con quello dell'assenza, aveva già da tempo reso inoperante l'obbligo di notifica della sentenza all'imputato non presente alla lettura del dispositivo, perché assente ma non dichiarato contumace (essendo stato il ricorrente, peraltro, presente ad una udienza del processo), e reso conseguentemente decorrenti dalla lettura del dispositivo, e non dalla notifica di un inesistente estratto contumaciale, i termini per l'impugnazione; ritenuto il ricorso inammissibile perché prospetta una situazione di overruling giurisprudenziale inesistente, dal momento che la corretta interpretazione dell'art. 442, comma 3, cod. proc. pen., stabilita dalla sentenza Sez.U, n. 698 del 24/10/2019, dep. 2020, Sinito, Rv. 277470, ha solo superato un potenziale contrasto, mentre già molte precedenti decisioni avevano escluso la necessità della notifica dell'estratto della sentenza all'imputato non presente alla lettura del dispositivo, ma non dichiarato contumace, ed anzi comparso ad udienze precedenti (vedi Sez. 6, n. 35215 del 19/04/2017, Rv. 270911;
Sez. 1, n. 31049 del 22/05/2018, Rv. 273485; Sez. 5, n. 57097 del 27/09/2018, Rv. 274391), senza che possa avere rilievo l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale, peraltro molto limitato, alla luce dell'ulteriore principio, secondo cui «l'esistenza del contrasto giurisprudenziale sull'obbligo di notifica della sentenza all'imputato non comparso esclude l'imprevedibilità della decisione giudiziale che adotti una delle soluzioni in contrasto e, correlativamente, l'operatività del divieto di retroattività della relativa regola giurisprudenziale, "c.d. prospective overruling")» (Sez. 5, n. 4455 del 14/11/2019, Rv. 278552); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Consiglie