Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding lack of criminal intent continuity between prison assaults.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the lower court's brief reasoning sufficiently established the absence of a unified criminal plan between the two offenses. The appellant argued that violence and rule-breaking linked the assault on a detainee to subsequent disobedience, but the court found the acts too heterogeneous and contingent. Consequently, the court ruled that re-evaluating already-motivated facts without new evidence violated procedural standards.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 605 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal against a judgment on the continuity of crimes is inadmissible if the lower court's brief reasoning logically and non-contradictorily establishes the lack of a unified criminal design, satisfying the required degree of motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO ROSARIO nato a CATANIA il 08/05/1967 avverso l'ordinanza del 11/05/2024 del GIP TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Rosario Giordano, per mezzo del suo difensore avv. Carlo Failla, ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Catania, in data 11 maggio 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati con due diverse sentenze, per i delitti di cui agli artt. 337 cod. pen. e 588 cod. pen., commessi nel luglio e nell'agosto 2011 all'interno della casa circondariale in cui era detenuto, ritenendo insussistenti i necessari indici rivelatori di un medesimo disegno criminoso, per il loro essere state le condotte palesemente dettate da esigenze contingenti; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge per la mancanza di motivazione, avendo il giudice negato il riconoscimento della continuazione nonostante l'evidente legame tra le due condotte, essendo entrambe caratterizzate dalla violenza e dal programmatico rifiuto di osservare le regole carcerarie, ed essendo derivata dal primo reato, consistito nell'aggredire un detenuto, la successiva disobbedienza agli ordini imposti dall'amministrazione penitenziaria; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata, pur nella sua brevità, ha sufficientemente motivato l'insussistenza di una unicità di disegno criminoso quando, come in questo caso, i reati risultino del tutto eterogenei, tanto da rendere incredibile che, nel commettere il primo reato, consistito secondo il ricorrente nell'aggredire un altro detenuto, egli avesse programmato, almeno nelle linee essenziali, la successiva condotta di resistenza a pubblico ufficiale, commessa a quindici giorni di distanza, trattandosi anche di condotte solitamente dettate da circostanze occasionali e imprevedibili; ritenuto inoltre che il ricorso sia inammissibile perché, di fatto, chiede a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi, già vagliati dal giudice dell'esecuzione con una motivazione sufficiente, logica, non apparente né contraddittoria, così soddisfacendo il grado di motivazione ritenuto necessario dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euroTOUITTYÓ.c?-1:3.:1...)z2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle GC) spese processuali e della somma di euro jIiiIIà in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Consigliere estens