Criminal appeal dismissed for inadmissibility; court rejected continuity claim due to distant crime dates and locations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Ventriglia's appeal inadmissible against a lower court's refusal to apply the continuity of crimes doctrine. Ventriglia argued that three aggravated thefts committed in 2014 and 2015 shared a single criminal design despite being separated by months and years. The court rejected this, ruling that the significant temporal and spatial gaps between the offenses demonstrated a lack of unified criminal planning and instead indicated a general tendency to reoffend.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 257 c.p.; Art. 258 c.p.: The continuity of crimes requires a unified criminal design; significant distances in time and place between offenses negate the existence of such a design, distinguishing it from a mere propensity to reoffend.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTRIGLIA VINCENZO nato a NAPOLI il 04/10/1973 avverso l'ordinanza del 26/04/2024 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Vincenzo Ventriglia, per mezzo del suo difensore avv. Ciro Arino, ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 26 aprile 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati con tre diverse sentenze, relativi a furti aggravati commessi in luoghi diversi in data 08/09/2014, in data 03/12/2014 e in data 16/12/2015, ritenendo insussistenti i necessari indici rivelatori di un medesimo disegno criminoso, per la distanza temporale delle condotte e il loro essere palesemente dettate da esigenze contingenti, espressione, quindi, solo di una tendenza a delinquere dell'istante; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il giudice negato il riconoscimento della continuazione nonostante l'omogeneità dei reati, tutti commessi contro il patrimonio, l'identità delle modalità esecutive, e l'assenza di una dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato, che sarebbe sintomatica di uno stile di vita improntato al crimine; rilevato che con una memoria depositata in data 08/10/2024 il ricorrente chiede l'assegnazione del ricorso ad altra sezione, ribadendo i motivi di impugnazione ed affermando l'insussistenza delle ragioni della prospettata inammissibilità; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha correttamente distinto la continuazione, quale programmazione unitaria e originaria, almeno generica, dei vari reati, dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo delle condotte di reato, anche analoghe, ed ha escluso la sussistenza di una unicità di disegno criminoso quando, come in questo caso, i reati risultino commessi in tempi molto distanti tra loro, tanto da rendere incredibile che, nel commettere i primi reati di furto, il ricorrente avesse programmato, almeno nelle linee essenziali, le condotte successive, commesse a distanza di tre mesi e di oltre un anno, e in luoghi distanti tra loro; ritenuto il ricorso manifestamente infondato anche quanto alla deduzione di un vizio della motivazione, risultando l'ordinanza completa, logica, non apparente né contraddittoria, atteso che la lontananza nel tempo e nello spazio dei vari reati sono elementi logicamente ritenuti dimostrativi della insussistenza di una unicità di disegno criminoso, e sintomatici, piuttosto, di una propensione dell'istante alla devianza che si concretizza di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del