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Ordinanza — n. 42399/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against parole denial due to lack of procedural vices and factual contradictions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42399/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Mike De Prisco's appeal inadmissible against the Naples supervision tribunal's refusal of probation or semi-liberty. De Prisco argued the lower court ignored favorable indicators like his confession and good behavior while relying solely on the severity of attempted murder and weapon carrying. The court rejected this, ruling that the tribunal's assessment of social danger was logical, the summary report was not required, and the appeal failed to demonstrate any procedural nullity or factual contradiction.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of facts or gravity for the merit judge's unless a procedural defect or factual contradiction exists, and must limit its review to verifying the presence of specific vices under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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parole denial procedural inadmissibility social danger assessment summary report requirement substitution of evaluation factual contradiction Cassazione appeal adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
art. 606 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 316 del 05/11/2018
Sez. 1, n. 8319 del 30/11/2015
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023
6402 del 30/04/1997, Dessimone, R‘L 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PRISCO MIKE nato a NOCERA INFERIORE il 01/09/1984 avverso l'ordinanza del 22/05/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Mike De Prisco, per mezzo del suo difensore avv. Vincenzo Calabrese, ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 22 maggio 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto la sua richiesta di concessione dell'affidamento in prova o della semilibertà per l'espiazione della pena residua per i reati di tentato omicidio e abusivo porto di arma, ritenendo insussistenti i presupposti per la concessione di una misura alternativa stante la estrema gravità dei reati commessi, anche per la spregiudicatezza dimostrata e la futilità del motivo scatenante, la spiccata capacità delinquenziale e la mancanza di freni inibitori evidenziate da quell'azione, l'assenza di segni di resipiscenza, non emersi dalla osservazione intramuraria, al momento di breve durata, e non individuabili nel versamento alla vittima della somma di euro 5.000 a titolo di risarcimento, stante la sua sproporzione rispetto ai gravi danni causati, non determinata dalle possibilità economiche del detenuto; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, per avere il Tribunale emesso la decisione senza tenere conto dei molti indici favorevoli, tra cui la confessione resa immediatamente dopo il fatto, la buona condotta tenuta durante la lunga detenzione agli arresti domiciliari e l'esito positivo del controllo da parte del servizio sociale territoriale e della équipe di osservazione carceraria, che ha portato anche alla concessione della liberazione anticipata, e per avere motivato il diniego solo per la gravità dei reati commessi, elemento che incide sulla valutazione da parte del giudice della cognizione, ma non può di per sé escludere la concessione di una misura alternativa, omettendo anche di acquisire la relazione di sintesi, ignorandosi persino se sia stata emessa, mentre è onere del tribunale acquisirla; rilevato che, con note difensive depositate il 13/09/2024, il ricorrente contesta l'assegnazione del ricorso alla Settima sezione ribadendo i motivi dello stesso e affermando insussistenti le indicate cause di inammissibilità; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato perché la valutazione della impossibilità, allo stato, di esprimere una prognosi certa circa l'affidabilità del ricorrente in merito alla sua capacità di astenersi da condotte di reato e all'assenza, quindi, di una sua pericolosità sociale, è motivata in modo logico e non contraddittorio, principalmente sulla base della gravità e gratuità del reato commesso, tale da dimostrare una notevole capacità criminosa, e sulla mancanza di prove di resipiscenza e di una effettiva iniziativa risarcitoria in favore della vittima, essendo anche gli elementi derivanti dall'osservazione intramuraria valutati in modo corretto, staK4e la brevità del tempo trascorso in detenzione carceraria, e non esserqo fondata la deduzione dell'omessa acquisizione della relazione di sintesi, non risultando che essa sia stata predisposta, e non essendo tale acquisizionq obbligatoria, se il Tribunale può trarre da altri elementi la prova dell'assénza di revisione critica della condotta delittuosa, come effettuato in questo caso (Sez. 1, n. 316 del 05/11/2018, dep 2019, Rv. 274545;

Sez. 1, n.8319 del 30/11/2015, dep. 2016, Rv. 266209); ritenuto che il ricorso sia inammissibile anche perché non indica alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, ma chiede a questa Corte una diversa valutazione circa la sussistenza della pericolosità sociale del ricorrente, in contrasto con i principi giurisprudenziali„ secondo cui la corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, R‘L 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, non sussistendo alcuna nullità processuale o sostanziale, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2024 Il