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Ordinanza — n. 42397/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of mental capacity due to insufficient expert examination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42397/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness and generality. The appellant argued that the appellate court erred by failing to order a forensic assessment of his mental capacity, despite his defense's observations. The court rejected this, noting the first-instance judge correctly concluded no doubt existed regarding the appellant's capacity given his lucid statements and lack of psychiatric issues during detention.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation cannot substitute its own factual evaluation for that of the trial court unless the latter's decision is vitiated by specific procedural vices, and it may only verify the existence of statutory grounds for inadmissibility.

Parole chiave

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mental capacity assessment forensic psychiatric evaluation imputability doubt procedural inadmissibility Court of Cassation limits appellate review scope criminal procedure code perizia psichiatrica insufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Art. 56-575 cod. pen.
Art. 4 legge n. 110/1975
art. 606 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 1372 del 26/10/2021
Sez. 1, n. 11774 del 17/02/2021
Sez. 1, n. 11774 del 17/02/2021, Rv.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023
207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIU SHUANGPING (CUI 046ZLLY) nato il 18/01/1973 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Shuangping Liu, per mezzo del suo difensore avv. Eva Vigato, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 05 dicembre 2023 con CIJi la Corte di appello di Venezia, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni otto e giorni diciotto di reclusione per i reati di cui agli artt. 56-575 cod. pen. e 4 legge n. 110/1975; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, con travisamento della prova, per avere la Corte di appello omesso di disporre un accertamento peritale circa la sua capacità di intendere e volere, sostenendo erroneamente la necessità di una richiesta di parte, ed omettendo di valutare i molti elementi idonei a far sospettare un suo vizio di mente affermando, contraddittoriamente, la loro mancanza; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza e genericità, in quanto non si confronta con la sentenza impugnata, che ha motivato ampiamente, in modo logico, completo e non contraddittorio, la insussistenza di elementi che pongano anche solo un dubbio circa la capacità di intendere e volere dell'imputato al momento del fatto, e che impongano, pertanto, di accertare tale capacità con apposita perizia, essendo stato l'imputato condotto in ospedale, subito dopo il fatto, e ivi non trovato affetto da alcuna significativa alterazione psichica, non essendo stata una simile alterazione rilevata neppure durante la detenzione in carcere, avendo egli reso una dichiarazione spontanea lucida e chiara ai carabinieri ed avendo, in seguito, risposto in modo completo e adeguato all'udienza di convalida del suo arresto, dimostrando di essere orientato nel tempo e nello spazio, e pienamente consapevole dei gesti compiuti e della loro volontarietà; ritenuto, in particolare, che la motivazione sia logica e adeguata nella parte in cui ha escluso che le mere percezioni riferite dal difensore, peraltro limitate ad una scarsa capacità di attenzione del suo assistito o ad una tendenza a non rispondere "a tono" alle domande o ad usare solo frasi fatte, costituiscano elementi da cui trarre il dubbio di una ridotta o esclusa capacità di intendere e volere, e che rendano necessaria una perizia sul punto, dal momento che essa deve essere espletata solo quando emergano elementi per dubitare dell'imputabilità (vedi, tra le molte, Sez. 5, n. 1372 del 26/10/2021, Rv. 282470;

Sez. 1, n. 11774 del 17/02/2021, Rv. 280863); ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché, di fatto, chiede a questa Corte una diversa valutazione circa la sussistenza di un dubbio circa la imputabilità del ricorrente, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o delle prove acquisite (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Consiglie