Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifest unfoundedness and genericity regarding sentencing and mitigating factors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Claudio Calabretta inadmissible for manifest unfoundedness and genericity. The appellant argued that the Court of Appeal of Catania contradicted itself by increasing the recidivism penalty while reducing the sentence for episodic violations and denying generic mitigating factors without substantive reasoning. The court rejected these claims, finding the lower court's decision logically complete, non-contradictory, and well-motivated regarding the unaltered social danger and lack of repentance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) and n. 2, lett. a) c.p.p.; The appeal is inadmissible when the judgment is manifestly unfounded or the appeal is generic, as the lower court provided logical and complete motivation for its sentencing decisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRETTA CLAUDIO nato a CATANIA il 10/10/1964 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Claudio Calabretta, per mezzo del suo difensore avv. Giovanna Aprile, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 03 ottobre 2023 con cui la Corte di appello di Catania, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione per due violazioni dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, per avere la Corte di appello confermato contraddittoriamente l'aumento per la recidiva, pur riducendo la pena per la episodicità delle violazioni, e negato le attenuanti generiche, affermando l'insussistenza di elementi favorevoli con una mera formula di stile; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto la Corte di appello ha motivando ampiamente, in modo logico, completo e non contraddittorio, la decisione circa la sussistenza della recidiva, ritenendo i precedenti penali, anche per reati molto gravi, sintomatici di una pericolosità sociale «immutata» e mai venuta meno, da cui deriva una sua maggiore colpevolezza in termini di rinnproverabilità soggettiva; ritenuto, inoltre, che il ricorso sia inammissibile per la sua genericità, quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, dal momento che il ricorrente stesso non indica alcun elemento favorevole al loro riconoscimento, mentre la sentenza impugnata ne motiva in modo logico il diniego, per la gravità dei fatti e per l'assenza di qualunque forma di resipiscenza; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'ari:. 616 cod. proc.pen. e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il