Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and failing to cite specific legal grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, ruling it generic and outside the scope of Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a first-instance sentence applying a reduced penalty with the prosecutor's consent but failed to substantiate claims regarding Article 129 of the same code. Consequently, the appeal was rejected without examination of merits, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible de plano if it is generic and does not specify the legal grounds for violation or defect of motivation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARTINO GIANLUCA nato a NAPOLI il 12/09/1992 avverso la sentenza del 13/05/2024 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREL--- :dato ayyiacrale parE udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 24061/24 Di Martino
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/