Criminal appeal dismissed as inadmissible for being generic and failing to cite specific legal grounds under Italian Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Del Duca and La Sala inadmissible, ordering them to pay procedural costs. The appellants challenged a preliminary judgment regarding a crime under Article 372 of the Penal Code, arguing for a specific exemption under Article 384. The court rejected these claims as generic and outside the scope of permissible cassation grounds under Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, 448, 610 c.p.p.; Appeals must be specific and grounded in law, not generic, to avoid dismissal under Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DEL DUCA ANTONIO nato a NAPOLI il 14/06/1963 LA SALA VITTORIO nato a NAPOLI il 01/03/1972 avverso la sentenza del 05/06/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLI6,3,to a \ry.istr-gl--e partii j udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 24047/24 Del Duca + 1
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che gli imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'ar 372 cod. pen., ha applicato la pena come dagli stessi richiesta con accordo del P.M.; che i ricorrenti denunciano violazione d; legge in ordine alla mancata considerazione dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen.; che i ricorsi, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., vanno dichiarati inammissibili perché generici e proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/20