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Ordinanza — n. 42261/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic under Art. 610(5-bis) and Art. 448(2-bis) of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42261/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the sentencing modulation for the crime of illegal possession of drugs, arguing a violation of law regarding the sanction. The court rejected this claim, ruling the appeal was generic and filed outside the specific exceptions permitted by the relevant procedural articles.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic and does not fall within the specific exceptions provided by law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic appeal declaration procedural exceptions sentencing modulation drug possession crime commisurazione della pena per stupefacenti impugnabilità della decisione di rinvio dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
Art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONDI ISIDORO nato a MANTOVA il 02/12/1954 avverso la sentenza del 09/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GENOVAparA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 23784/24 Dondi

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato su sua richiesta la pena di anni due e mesi otto di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio; che viceversa la sentenza contiene una precisa modulazione della pena, su cui viene operata la diminuzione complessiva per la scelta del rito; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2