Italian Court dismisses generic cassation appeals for failure to meet strict admissibility requirements under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the cassation appeals filed by Meta and Amarildo inadmissible. The appellants challenged a lower court's decision regarding sentencing but failed to substantiate their claims of legal violation or reasoning defects. The court rejected the arguments as generic and outside the specific grounds permitted for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 1; Art. 610, comma 5-bis; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in statutory exceptions; generic complaints regarding sentencing or lack of examination of acquittal grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: META AMARILDO nato il 04/06/1988 MANSAKU ARMAND nato il 02/01/1982 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI Ldato_a3M55à1le parti• udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 23556/24 Meta + 1
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che gli imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che, norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dagli stessi richiesta con il consenso del P.M.; che i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che i ricorsi, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., vanno dichiarati inammissibili perché generici e proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2